Previdenza Complementare & WelfareInfinite possibilities. Endless opportunities.

Le nostre specializzazioni

Previdenza integrativa

  • La previdenza complementare, imperniata sul principio della centralità della contrattazione collettiva si integra in modo ottimale con tutti i piani di welfare aziendale.
  • La normativa prevede, oltre ai vantaggi fiscali per dir così ordinari, anche una disciplina di maggior favore nel caso in cui il dipendente decida di convertire il Premio di risultato (Pdr) in contribuzione aggiuntiva.
  • La finalità è quella consentire al lavoratore di colmare il gap tra reddito da lavoro e pensione obbligatoria che si genererà al momento della quiescenza per effetto dell’adozione del metodo di calcolo contributivo.

A chi si rivolgeSi rivolge principalmente ai dipendenti, ma l'aderente può estendere la copertura ai familiari.

Le sue caratteristicheUn sostegno importante che integra la prestazione pensionistica e di conseguenza il benessere dei lavoratori

I suoi vantaggiLe somme versate sono particolarmente tutelate. L'aderente beneficia di importanti vantaggi fiscali.

A chi si rivolgeSi rivolge principalmente ai dipendenti, ma l'aderente può estendere la copertura ai familiari.

CaratteristicheUn sostegno importante che integra la prestazione pensionistica e di conseguenza il benessere dei lavoratori

I suoi vantaggiLe somme versate sono particolarmente tutelate. L'aderente beneficia di importanti vantaggi fiscali.

Si rivolge principalmente ai dipendenti, ma l'aderente può estendere la copertura ai familiari.

Un sostegno importante che integra la prestazione pensionistica e di conseguenza il benessere dei lavoratori

Le somme versate sono particolarmente tutelate. L'aderente beneficia di importanti vantaggi fiscali.

Conversione dei premi di risultato

I vantaggi

Capitale-aziendale

Il dipendente che converte il premio di risultato in contributo da versare al fondo pensione (chiuso, aperto o PIP) al quale è iscritto beneficia dei seguenti vantaggi:

  • Aumento della deducibilità fiscale fino a 3.000 euro che si sommano ai 5.164,57 euro della deducibiltà ordinaria.
  • I premi di produttività versati nel fondo pensione, anche se dedotti, restano esenti dalla tassazione finale al momento dell’erogazione della pensione integrativa.
  • L’esenzione integrale del premio di risultato dall’imposizione fiscale contributiva dovuta all’INPS fa risparmiare sia al lavoratore che all’azienda l’aliquota prevista del 9,19%.

Il dipendente che converte il premio di risultato in contributo da versare al fondo pensione (chiuso, aperto o PIP) al quale è iscritto beneficia dei seguenti vantaggi:

Capitale-aziendale
  • Aumento della deducibilità fiscale fino a 3.000 euro che si sommano ai 5.164,57 euro della deducibiltà ordinaria.
  • I premi di produttività versati nel fondo pensione, anche se dedotti, restano esenti dalla tassazione finale al momento dell’erogazione della pensione integrativa.
  • L’esenzione integrale del premio di risultato dall’imposizione fiscale contributiva dovuta all’INPS fa risparmiare sia al lavoratore che all’azienda l’aliquota prevista del 9,19%.

Le nostre specializzazioni

Soluzioni innovative e personalizzate

La previdenza complementare si basa su un sistema di forme pensionistiche incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale e al termine della vita lavorativa, liquidare all’aderente una pensione integrativa:

  • Il lavoratore può scegliere di aderire a diverse tipologie di “fondi”: Piani individuali di previdenza, fondi pensione aperti, fondi pensione negoziali, fondi pensione preesistenti.
  • L’ammontare delle prestazioni previdenziali aumenta in dipendenza dell’ammontare dei contributi versati, del periodo di permanenza nel fondo e del rendimento delle somme versate nel periodo di contribuzione.

Il dipendente può scegliere di trasferire il TFR e/o convertire, in tutto o in parte, il premio di risultato in contributi al fondo pensione che sceglie tra:

Fondi aperti

fondi c.d. aperti (art. 12 del D.lgs. 252/2005), sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).

Pip

I Piani pensionistici individuali (PIP), sono forme pensionistiche complementari realizzati dei veri e propri contratti di assicurazione sulla vita con lo scopo è garantire all’utente diritti e prerogative analoghi alle altre forme pensionistiche complementari.

Fondi chiusi

I fondi c.d. chiusi (art. 3 del d.lgs. 252/2005) hanno origine “negoziale” e sono forme pensionistiche complementari che istituite dalle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale.

*A partire dall’1 gennaio 2007, con l’entrata in vigore del T.U. della previdenza complementare ciascun lavoratore decide se destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari o mantenerlo presso il datore di lavoro.

  • I lavoratori che accedendo ai fondi pensione, potranno mettere da parte somme consistenti beneficiando di bassi costi di gestione e flessibilità.
  • Beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, riconosciute anche a favore dei familiari fiscalmente a carico.
  • Le somme versate sono impignorabili e insequestrabili.
  • In caso di morte prima della pensione integrativa, le risorse accumulate passano agli eredi o altri beneficiari indicati.
  • Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza.
  • Le prestazioni pensionistiche potranno essere erogate in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale.
  • Gli iscritti al fondo potranno chiedere, nei limiti previsti dalle fonti costitutive, un’anticipazione delle prestazioni: per spese sanitarie, acquisto della prima casa per sé o per i figli, realizzazione degli interventi di cui all’art 31 della Legge 457/1978, nonché per altre cause nel limite del 30% della posizione maturata.
  • Il datore di lavoro che versa il Tfr sul fondo pensione previsto, come benefit può erogare degli importi, a titolo di liberalità, per integrare il trattamento di fine rapporto.
  • L’importo erogato a tale titolo non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

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