Trattamento di fine rapportoInfinite possibilities. Endless opportunities.

TFR

Elevate prestazioni e costi contenuti

  • Il trattamento di fine rapporto (TFR) è la somma che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.
  • A partire dall’1 gennaio 2007, con l’entrata in vigore del T.U. della previdenza complementare, ciascun lavoratore decide se destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari: Piano Individuali di Previdenza (PIP) o fondo pensione o mantenerlo presso il datore di lavoro.
  • Il datore di lavoro come benefit può erogare degli importi, a titolo di liberalità, per integrare il trattamento di fine rapporto. L’importo erogato a tale titolo non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

A chi si rivolgeUn benefit molto importante per chi ne beneficia che l'azienda riserva ai propri dipendenti

Le sue caratteristicheUn sostegno importante che integra la prestazione pensionistica e di conseguenza il benessere dei lavoratori

I suoi vantaggiil premio versato non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, con evidenti vantaggi fiscali.

A chi si rivolgeUn benefit molto importante per chi ne beneficia che l'azienda riserva ai propri dipendenti

CaratteristicheUn sostegno importante che integra la prestazione pensionistica e di conseguenza il benessere dei lavoratori

I suoi vantaggiil premio versato non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, con evidenti vantaggi fiscali.

Un benefit molto importante per chi ne beneficia che l'azienda riserva ai propri dipendenti

Un sostegno importante che integra la prestazione pensionistica e di conseguenza il benessere dei lavoratori

il premio versato non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, con evidenti vantaggi fiscali.

I vantaggi

Tfr e sua integrazione

welfare-tfr-headbarr

Il decreto n. 252/2005 ha previsto importanti forme di compensazione a favore delle aziende i cui dipendenti trasferiscano il TFR maturando verso forme di previdenza complementare.

Si tratta dei seguenti benefici fiscali e contributivi:

  • Deduzione dal reddito di impresa del 4% (per le aziende con meno di 50 dipendenti) o del 6% (per le aziende con oltre 49 dipendenti), percentuale da applicare all’importo effettivo del TFR conferito;
  • Riduzione pari allo 0,28% sugli oneri sociali (per disoccupazione, assegni nucleo familiare) che devono essere versati dall’azienda, riduzione che deve essere calcolata sulle retribuzioni totali dei dipendenti che hanno conferito al fondo il proprio TFR.

Il decreto n. 252/2005 ha previsto importanti forme di compensazione a favore delle aziende i cui dipendenti trasferiscano il TFR maturando verso forme di previdenza complementare.

Si tratta dei seguenti benefici fiscali e contributivi:

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  • Deduzione dal reddito di impresa del 4% (per le aziende con meno di 50 dipendenti) o del 6% (per le aziende con oltre 49 dipendenti), percentuale da applicare all’importo effettivo del TFR conferito;
  • Riduzione pari allo 0,28% sugli oneri sociali (per disoccupazione, assegni nucleo familiare) che devono essere versati dall’azienda, riduzione che deve essere calcolata sulle retribuzioni totali dei dipendenti che hanno conferito al fondo il proprio TFR.

L'offerta

Destinazione TFR ed erogazioni liberali

Fondi chiusi

I fondi c.d. chiusi (art. 3 del d.lgs. 252/2005) hanno origine “negoziale” e sono forme pensionistiche complementari che istituite dalle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale.

Fondi aperti

fondi c.d. aperti (art. 12 del D.lgs. 252/2005), sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).

Pip

I Piani pensionistici individuali (PIP), sono forme pensionistiche complementari realizzati dei veri e propri contratti di assicurazione sulla vita con lo scopo è garantire all’utente diritti e prerogative analoghi alle altre forme pensionistiche complementari.

*A partire dall’1 gennaio 2007, con l’entrata in vigore del T.U. della previdenza complementare ciascun lavoratore decide se destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari o mantenerlo presso il datore di lavoro.

  • L’enunciato dall’art. 2120 c.c., prevede che il TFR si calcoli sommando per ogni anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione annua divisa per 13,5.
  • La quota della retribuzione annuale accantonata deve essere rivalutata ogni anno al 31 dicembre con l’applicazione di un tasso dell’ 1,5% in misura fissa e del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (per le famiglie di operai ed impiegati) accertato dall’Istat.
  • Nella retribuzione annua, ex art. 2120, 2° co., c.c., salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, sono comprese tutte le somme, incluso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
  • Il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere un’anticipazione del TFR non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
  • Il datore di lavoro concede le anticipazioni richieste annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
  • La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte a spese sanitarie per terapie o interventi straordinari, all’acquisto della prima casa di abitazione (per sé o per i figli), per far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei “congedi parentali”.
  • Ai fini dell’anticipazione, possono essere previste condizioni di miglior favore sia dai contratti collettivi che da patti individuali.
  • L’anticipazione, secondo il disposto del comma 9 dell’art. 2120 c.c., può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e l’importo anticipato viene detratto dal trattamento spettante a fine rapporto.

Il datore di lavoro come benefit può erogare degli importi, a titolo di liberalità, per integrare il trattamento di fine rapporto. L’importo erogato a tale titolo non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

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