Fondi Pensione apertiSono strumenti di Risparmio
Finalizzati alla costruzione di una Pensione integrativa
- Sono istituiti da Banche, Compagnie di assicurazione, SIM (Società d’intermediazione immobiliare) e SGR (società di gestione del risparmio)
- Può aderirvi chiunque a prescindere dalla sua situazione lavorativa
- Sono regolati da norme di diritto privato che regolano i rapporti giuridici di natura volontaria tra i fondi stessi e gli aderenti a vario titolo
- Sono patrimoni autonomi separati dalle altre masse gestite della società che li istituisce
Fondi Pensione aperti
Sono fondi a contribuzione definita:
- Il lavoratore accantona una quota dei propri guadagni per garantirsi una pensione integrativa aggiuntiva a quella degli enti previdenziali obbligatori
- Finanziariamente sono gestiti secondo il principio della capitalizzazione integrale dei versamenti con il rischio economico a carico degli aderenti
- L’ammontare delle prestazioni previdenziali dipenderà pertanto dai contributi versati, dal periodo di permanenza nel fondo e dal rendimento ottenuto dall’investimento del patrimonio
- Per vigilare sulla regolare amministrazione di questi fondi è stata istituita una Commissione controllata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (COVIP – Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione)
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Fondi Pensione aperti
Le fonti di finanziamento dei fondi pensione si differenziano a seconda della tipologia di aderente (lavoratore dipendente, lavoratore autonomo e soggetti differenti dalle prime due tipologie)
Per i lavoratori dipendenti le fonti contributive sono rappresentate da:
- Contribuzione del lavoratore
- Contribuzione del datore di lavoro (o committente)
- Versamento del trattamento di fine rapporto (Tfr)
Fondi Pensione aperti
Le risorse raccolte vengono investite nei mercati finanziari secondo il sistema della capitalizzazione
La legge italiana limita fortemente la possibilità di investire in strumenti a rendimento e capitale garantito come i titoli di Stato
Il Decreto Ministeriale n. 703/1996 (art. 4) pone i seguenti limiti agli investimenti:
- Fino al 50% del patrimonio del fondo può essere investito in titoli di debito e di capitale negoziati in mercati regolamentati di Europa, Canada, Stati Uniti e Giappone (titoli emessi da soggetti residenti o meno nei Paesi OCSE)
- Non più del 20% del patrimonio del fondo può essere investito in titoli di debito e capitale non negoziati nei mercati regolamentati di questi Paesi (purché emessi da soggetti ivi residenti)
- Non più del 5% del patrimonio può essere investito in titoli di debito e capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi non aderenti all’OCSE o a uno degli organismi internazionali cui appartiene almeno un Paese dell’Unione Europea
- Fino al 5% può essere investito in titoli non OCSE e non più del 20% in titoli OCSE over the counter. I titoli emessi da Paesi non OCSE e negoziati in mercati non regolamentati, aderenti o meno, sono considerati a maggior rischio (rispetto ai titoli emessi e negoziati in mercati regolamentati dell’OCSE)
Una volta raggiunta l’età pensionabile l’aderente può richiedere la prestazione pensionistica e optare per:
- L’erogazione dell’intera posizione maturata sotto forma di rendita vitalizia (calcolata al momento dell’erogazione e pagata finché l’aderente è in vita)
- L’erogazione fino al 50% dell’importo sotto forma di capitale e la restante parte in rendita vitalizia
In alcuni casi specifici (ad esempio montante finale non significativo o rendita ottenibile dal 75% del montante minore della metà della pensione sociale) è consentita una liquidazione del 100% in capitale
Per garantire flessibilità al sistema sono previste ulteriori forme di anticipazioni che scattano al verificarsi di precisi eventi o di esigenze che possono verificarsi negli anni di permanenza nel fondo pensione:
- Spese sanitarie per l’aderente per il suo coniuge o per i suoi figli (in ogni momento fino al 75% della posizione maturata)
- Acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa o per quella dei figli (dopo 8 anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare e fino al 75% della posizione maturata)
- Per ulteriori esigenze dopo 8 anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare e fino al 30% della posizione maturata
Il legislatore ha previsto che:
- I premi accantonati ai fondi pensione sono deducibili dall’imponibile IRPEF annualmente fino a un massimo di 5.164,57 euro
- Il rendimento dell’investimento in fondi pensione è tassato all’11% fino al 2013 e al 20% dal 2014 per la finanziaria 2015 (tranne la parte investita in titoli di stato tassata al 12,5%)
- Al momento del pensionamento bisogna distinguere il capitale versato e i rendimenti maturati. I rendimenti sono esenti perché già tassati anno per anno; il capitale è imponibile (solamente per la parte dedotta) con un’aliquota massima del 15%. Tale aliquota viene ridotta dello 0,3% per ogni anno di contribuzione oltre il quindicesimo fino al minimo del 9% (35 anni di contribuzione)
E’ possibile riscattare totalmente il fondo pensione in caso di:
- Perdita dei requisiti per cessazione del rapporto di lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, ecc..)
- Perdita dei requisiti per cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento, ecc..)
- Perdita dei requisiti per pensionamento con meno di cinque anni di partecipazione al fondo pensione
- Cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (solo per aderente nel settore privato)
- Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (solo per aderente nel settore privato)
- Decesso
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
- Consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato per il lasso di tempo decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio di appartenenza
- E’ erogata in caso di cessazione dell’attività lavorativa maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi
- Il requisito contributivo complessivo è di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza oppure inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi. La maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza avviene entro i 10 anni successivi
E’ possibile riscattare parzialmente con liquidazione del 50% in caso di:
- Cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
- Ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità
- CIG ordinaria/straordinaria con cessazione dell’attività lavorativa
- CIG ordinaria/straordinaria senza cessazione dell’attività lavorativa ma con durata superiore a 12 mesi
**Descrizione del prodotto a carattere puramente informativo e non contrattuale